VENDITE PROMOZIONALI LIBERE. DISPOSIZIONI Stampa

Con Delibera n. 1804/2016 la Giunta regionale E.R. ha introdotto il divieto di effettuare vendite promozionali nei 30 giorni prima dei saldi (che nel 2017 partiranno dal 5 gennaio) nei negozi che vendono abbigliamento, calzature, biancheria intima, accessori di abbigliamento, pelletteria e tessuti per abbigliamento e arredamento.
Ma nei Comuni terremotati, fino al 31/12/2016 (salvo ulteriori proroghe) si applica l'ordinanza del Presidente Errani n. 3/2012 che prevede: "le vendite straordinarie di cui all'art. 15 co.1 del D.lgs 114/1998  (cioè vendite promozionali, vendite di fine stagione o saldi e vendite di liquidazione) sono sempre ammesse e non hanno l'obbligo di comunicazione al Comune".
In attesa di verificare se e come sarà prorogata l’ordinanza per il 2017, sicuramente fino al 31 dicembre 2016 nei Comuni terremotati si possono effettuare vendite promozionali nei giorni che precedono i saldi. Resta comunque l’obbligo di pubblicizzare correttamente la vendita straordinaria (indicando se trattasi di vendita promozionale, saldi o vendita di fine stagione, vendita di liquidazione) e di esporre in modo ben leggibile il prezzo di vendita originario (prima dello sconto), la percentuale (%) di sconto applicata e il prezzo finale di vendita.

 
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