ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA MINI-IMU Stampa

Si avvisa che nel Comune di San Felice sul Panaro la mini-Imu non è dovuta.

La normativa prevede il pagamento della mini-Imu solo nel caso in cui per gli immobili esentati dal pagamento del saldo 2013 il Comune abbia deliberato aliquote maggiori di quelle base fissate dalla normativa. Nulla è dovuto nel caso in cui il Comune abbia deliberato aliquote uguali o minori di quelle base.

Le fattispecie escluse dal saldo sono:

  • le abitazioni principali e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;  per queste l’aliquota base di legge è il 4 per mille e l’aliquota deliberata dal Comune è il 4 per mille;
  •  le unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; per queste l’aliquota base di legge  per il primo semestre 2013 è il 7,6 per mille e per il secondo semestre 2013 è il 4 per mille mentre l’aliquota deliberata dal Comune è per l’intero anno è il 4 per mille;
  • le unità immobiliari regolarmente assegnati dall’Acer; per queste l’aliquota base di legge è il 7,6 per mille mentre l’aliquota deliberata dal Comune è pari al 4 per mille;
  •  ex casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; per queste l’aliquota base di legge è il 4 per mille e l’aliquota deliberata dal Comune è il 4 per mille;
  • l’unica abitazione, diversa da quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per la quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; per queste l’aliquota di base di legge è il 4 per mille e l’aliquota deliberata dal Comune è il 4 per mille.
  • i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati,  posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola; per questi l’aliquota base di legge è il 7,6 per mille e l’aliquota deliberata dal Comune è pari al 7,6 per mille
 
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